PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Repressione delle condotte limitatrici dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).

      1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o a limitare l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si applicano, su ricorso del rappresentante per la sicurezza che vi ha interesse, le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Condizioni di ammissibilità alla procedura di applicazione della pena su richiesta).

      1. In tutte le ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, quando ciò riguarda la sicurezza e igiene sul lavoro, l'ammissione alla procedura è comunque condizionata alla dimostrazione che la situazione di danno o di pericolo è stata rimossa.
      2. Qualora sia stata ammessa, nella procedura di cui al comma 1, la costituzione di parte civile o l'intervento di organizzazioni sindacali, deve essere acquisito anche il loro parere in ordine alla effettiva eliminazione delle situazioni di cui al medesimo comma 1.
      3. In ogni caso, qualora vi sia costituzione di parte civile, la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale può essere accolta solo se è dimostrato l'avvenuto risarcimento del danno o dell'offerta formale di risarcimento, in misura che il giudice ritiene congrua.

 

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Art. 3.
(Sanzioni aggiuntive e pene accessorie).

      1. Per tutti i reati in materia di sicurezza e igiene sul lavoro per i quali è prevista anche la pena detentiva, deve essere comminata, in aggiunta alle sanzioni penali specificamente previste, anche la sospensione per due anni dei benefìci contributivi eventualmente goduti dall'azienda responsabile.
      2. Alla condanna del datore di lavoro o del dirigente per il reato di omicidio colposo o di lesioni colpose gravi, commesso in violazione di norme, generali o specifiche, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, consegue l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 32-bis e 32-ter del codice penale.